Blockchain e Smart Contract
11 marzo 2019
E' stata pubblicata in Gazzetta (G.U.R.I. n. 36 del 12.02.2019), la LEGGE 11 febbraio 2019, n. 12 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,che introduce per la prima volta nel nostro ordinamento la nozione di “Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract”.
Nella legge viene data per la prima volta la definizione legale al Blockchain. Vengono dunque definite “tecnologie basate su registri distribuiti” come le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”.
Inoltre, viene inquadrato come “smart contract”, “un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”. Sul punto viene specificato che “Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attra- verso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
La legge in esame prevede altresì che “La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014”.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge , l’Agenzia per l’Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014”.
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